Se la riparazione è superiore al valore del veicolo

In caso di sinistro stradale, quando vengono riportati danni all’autoveicolo, sorge in capo al responsabile civile (proprietario del mezzo antagonista, conducente del mezzo e assicurazione) l’obbligo di risarcire il costo della riparazione.

Il risarcimento del danno può avvenire in forma specifica, ossia quando si presume che colui che ha causato il danno provveda a ripristinare integralmente la situazione preesistente al danno (la vettura incidentata deve essere riparata in modo accurato e tornare nelle condizioni originarie), ovvero quando il danno è superiore al valore del mezzo il risarcimento del danno potrà avvenire per equivalente ex art. 2058, comma 2, c.c. (non verrà risarcito il costo della riparazione dell’auto ma il valore che aveva al momento dell’incidente).

Pertanto, quando la vettura che ha riportato danni ha un valore inferiore al costo della riparazione, l’assicurazione cercherà di limitare il proprio obbligo di risarcimento, riconoscendo al proprietario il valore minimo di mercato che il mezzo aveva.

Il danneggiato, però, si trova a subire quella che ritiene essere un’ingiusta liquidazione dall’assicurazione, perché in fondo perde l’utilità di una propria vettura che era comunque idonea a all’uso e perfettamente circolante: non sempre con l’esiguo risarcimento ricevuto dall’assicurazione è possibile per il danneggiato dotarsi di una nuova vettura in buone condizioni come la propria persa.

Per difendersi dal tentativo posto in essere dalle assicurazioni di ridurre al minimo la voce del risarcimento, mortificando così i diritti di chi ha subito la perdita del proprio mezzo, è importante capire come si determina l’importo oggetto di risarcimento in caso di antieconomicità delle riparazione e correttamente determinare tutte le ulteriori voci di danno materiale risarcibile in caso di antieconomicità della riparazione.

In linea teorica è possibile pensare di voler riparare il proprio mezzo anche se il preventivo di riparazione è superiore al suo valore: in questi casi occorre che la riparazione effettuata sia congrua con i danni, assolutamente pertinente e ragionevole. Il danneggiato, nel riparare il mezzo, deve avere una condotta che in diritto viene definita del “buon padre di famiglia”: in forza di questo principio la riparazione non dovrà essere tale da rappresentare una sorta di spesa voluttuaria e bizzarra, ma assolutamente riconducibile al ripristino del mezzo. In questi casi, ad esempio, l’assicurazione potrà essere d’accordo a risarcire il costo di una riparazione, quando per ammortizzare i costi, il danneggiato, che ha interesse ad utilizzare il proprio veicolo riparato, accetti di utilizzare pezzi di ricambio reperiti nel mercato dell’usato, ovvero accetti di riparare in economia parti di carrozzeria invece di sostituirli con pezzi nuovi.

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